Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Testo in vigore al
Art. 34
1.
Nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all'articolo 21, paragrafo 1.
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.
2.
Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:
a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;
b) pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;
c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.
Art. 35
1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
a) la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;
b) lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;
c) il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
d) lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Sezione 3. Vendite a distanza
Art. 36
1.
I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.
Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
2.
Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.
L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3.
Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4.
Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.
Sezione 4. Distruzioni e perdite
Art. 37
1.
Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1, nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
La garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.
2. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.
Sezione 5. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
Art. 38
1. Se si è verificata un'irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2.
Se si è rilevata un'irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l'irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l'accisa è esigibile in tale Stato.
Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3.
L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità.
Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a).
4. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, non contemplata dall'articolo 37, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.
Capo VI. Varie
Sezione 1. Contrassegni
Art. 39
1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 36, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.
3.
Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.
4. I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
Sezione 2. Piccoli produttori di vino
Art. 40
1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo14.
2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
3. Ai fini del presente articolo, per «piccoli produttori di vino» si intendono i soggetti che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno.
Sezione 3. Rifornimenti per navi e aeromobili
Art. 41
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.
Sezione 4. Regime speciale
Art. 42
Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.
Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.
Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.
Capo VII. Comitato delle accise
Art. 43
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato delle accise».
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Art. 44
Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.
Capo VIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 45
1. Entro il 1o aprile 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema informatizzato e, in particolare, sugli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, e sulle procedure applicabili in caso di indisponibilità del sistema.
2. Entro il 1o aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 46
1.
Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.
Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.
Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.
2.
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1o aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.
La presente direttiva non si applica a tale circolazione.
3.
Fatto salvo l'articolo 32, gli Stati membri non menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1o gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un'accisa di almeno 77 EUR per 1000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1o gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un'accisa inferiore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.
Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
Art. 47
1.
La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1o aprile 2010.
Tuttavia, essa continua ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti all'articolo 46.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 48
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 49
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 50
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008. Per il Consiglio La presidente R. Bachelot-Narquin