Sez. 3, Sentenza n. 754 del 25/01/1991 (Rv. 470657 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici. | In genere - Riparazioni straordinarie dei fabbricati rurali - Obbligo del proprietario - Effettuazione da parte dell'affittuario - Mancato rispetto della procedura prescritta - Rimborso delle spese - Esclusione.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici.
Nell'affitto di fondi rustici le riparazioni straordinarie della casa di abitazione che insiste sul fondo sono a carico del locatore, ai sensi dell'art. 1621 cod. civ. non abrogato dalla disposizione speciale dell'art. 16 legge n. 11 del 1971, il quale consente l'esecuzione diretta di riparazioni urgenti ed indispensabili della casa rurale da parte dell'affittuario solo in caso di inadempienza del locatore preventivamente interpellato a soddisfare l'obbligazione primaria di esecuzione delle dette opere. Conseguentemente l'affittuario che abbia eseguito i lavori senza provvedere agli adempimenti prescritti dalla norma citata (avviso al locatore e richiesta del preventivo parere dell'ufficio tecnico o sanitario comunale) non è legittimato a richiedere il rimborso delle spese relative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Legge 26/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)