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Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 09/06/1994 (Rv. 486985 - 01)

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerte dopo l'incanto | Partecipazione all'incanto del mandatario con procura speciale - Opposizione del mandatario alla richiesta di aumento del sesto - Ammissibilità - Necessità di altra procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486985-01

Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto, offerte dopo l'incanto

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 579, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)