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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1964 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (64/427/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2 e l'articolo 66,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento1 e in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi2 e in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo3,

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli nonchè dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

Considerando che, nel settore delle attività di trasformazione nell'industria e nell'artigianato, non tutti gli Stati membri prevedono condizioni d'accesso e d'esercizio per l'attività in questione; che la definizione di artigianato, e quindi la sua delimitazione rispetto all'industria, differiscono da uno Stato membro all'altro; che d'altra parte, precisamente per le attività artigiane, esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale;

Considerando che all'atto dell'approvazione dei Programmi generali il Consiglio ha costatato che per l'artigianato si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento dei titoli, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa;

Considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni; che tale coordinamento dovrà essere attuato in un fase ulteriore;

Considerando tuttavia che in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini;

Considerando che è egualmente opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività

considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o più attività, di esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare in particolare, in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza;

Considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e l'esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali come anche per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di trasformazione.

2. Le attività considerate sono quelle a cui si applica la direttiva del Consiglio del 7 luglio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato).

Art. 2

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e per il relativo esercizio, procurano affinchè, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, un beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata, per la sua natura, la professione contemplata dal beneficiario stesso.

Art. 3

Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenza e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

  1. a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

  2. b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

  3. c) ovvero per tre anni consecutivi a titolo indipendente qualora il beneficiario possa dimostrare di aver esercitato la professione considerata a titolo dipendente per almeno cinque anni;

  4. d) ovvero per cinque anni consecutivi con mansioni direttive di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che comportino la responsabilità di almeno un settore dell'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da piú di 10 anni alla data del deposito della richiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Art. 4

Per l'applicazione dell'articolo 3:

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri, con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività di queste professioni).

2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare la professione a titolo permanente o temporaneo.

3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta dell'interessato, allorchè l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato.

Art. 5

1.

Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o l'esercizio di tali attività non sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, in caso di gravi difficoltà risultanti dall'applicazione della direttiva del Consiglio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o piú attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tali attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarle nel paese di provenienza.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, né nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno cinque anni.

2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità di applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In caso di difficoltà gravi risultanti dall'applicazione della direttiva del Consiglio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il Granducato del Lussemburgo può essere autorizzato dalla Commissione, per una durata ed alle condizioni stabilite da quest'ultima, a sospendere l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 3 della presente direttiva per una o più attività determinate.

Art. 6

Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

Art. 7

Gli Stati membri designano entro il termine previsto dall'articolo 8 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 9

Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo regolato dalla presente direttiva.

Art. 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 7 luglio 1964. Per il Consiglio Il Presidente Kurt SCHMUECKER CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla «Proposta di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività di trasformazione» A. DOMANDA DI PARERE Nella 101a sessione dell'8/10 maggio 1963, il Consiglio ha deciso di consultare conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva della Commissione relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria e artigianato). La domanda di parere sul testo che segue è stata indirizzata dal sig. Eugène Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. E. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera del 10 maggio 1963. Proposta di una direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria ed artigianato) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 54, paragrafo 2, e 63, paragrafo 2, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, e in particolare il titolo V, commi 2 e 3, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, e in particolare il titolo VI, commi 2 e 3, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale, Visto il parere del Parlamento Europeo; Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, e dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le attività considerate e il loro esercizio, e se, in attesa del riconoscimento o del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio; Considerando che nel settore delle attività professionali di trasformazione nell'industria e nell'artigianato non tutti gli Stati membri prevedono condizioni di accesso e d'esercizio; che il concetto di artigianato, e quindi anche la sua delimitazione rispetto all'industria, differiscono da uno Stato membro all'altro; che d'altra parte, precisamente per le attività artigiane, esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio talaltra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale; Considerando che all'atto dell'approvazione dei Programmi generali il Consiglio ha constatato che per l'artigianato si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento dei titoli, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa; Considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento o riconoscimento in concomitanza con la soppressione delle restrizioni; Considerando tuttavia che è opportuno agevolare l'attuazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attività in parola mediante l'adozione di misure transitorie autorizzate dai Programmi generali, e ciò soprattutto perché in taluni Stati membri manca qualsiasi regolamentazione della materia e allo scopo di evitare che tale situazione possa, da un lato, recar pregiudizio, in maniera anormale, ai cittadini degli Stati in cui l'accesso a tali attività non è soggetto ad alcuna condizione e, dall'altro, determinare una liberalizzazione dello stabilimento e dei servizi a senso unico, verso gli Stati ove non vige una regolamentazione, a beneficio di persone che non avrebbero potuto soddisfare le condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di origine; Considerando che, per evitare tale conseguenza, le misure transitorie devono consistere: - per gli Stati ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, nel riconoscere come prova sufficiente, che il beneficiario è in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai nazionali, l'esercizio effettivo della professione nel paese d'origine durante un periodo ragionevole; - nell'autorizzare eventualmente lo Stato in cui l'accesso alle attività considerate non è soggetto ad alcuna regolamentazione ad esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati per esercitare l'attività di cui trattasi nel paese di origine; Considerando che, sotto questo secondo aspetto, le misure transitorie devono ispirarsi a una grande prudenza, poiché esse limitano parzialmente la soppressione delle discriminazioni e potrebbe pertanto, ove fossero generalizzate, ostacolare la libera circolazione; che occorre pertanto limitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e - onde garantire la debita considerazione degli interessi comunitari e di quelli degli altri Stati membri - affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il Trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure; Considerando che le misure previste nella presente direttiva perderanno la loro ragion d'essere quando saranno attuati il coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio e il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che comunque esse dovranno essere abrogate al termine del periodo transitorio, in quanto non potrebbero surrogare, dopo tale data, l'obbligo di ricorrere ai meccanismi espressamente previsti dal Trattato, cioè il coordinamento delle regolamentazioni nazionali e il reciproco riconoscimento dei titoli cui è subordinato in ogni Stato membro l'accesso all'attività non salariata di cui trattasi ed il suo esercizio, ove ciò si palesi necessario per agevolare l'accesso e l'esercizio medesimi, HA EMANATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni indicate, le misure transitorie qui di seguito menzionate per lo stabilimento nel proprio territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali e per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate di trasformazione. 2. Le attività di cui trattasi sono quelle definite rispettivamente nelle direttive del Consiglio relative alla soppressione delle restrizioni. Articolo 2 Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti personali di qualificazione per l'ammissione ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il relativo esercizio, provvedono a che, prima dello stabilimento, i beneficiari siano informati, a loro richiesta, se l'accesso al tipo di attività da essi prescelto è disciplinato da una regolamentazione. Articolo 3 Qualora disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero la prassi amministrativa limitino il rilascio di un'autorizzazione eccezionale a determinate categorie di persone o a determinate fattispecie, gli Stati membri fanno in modo da equiparare i beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a queste categorie di persone o fattispecie e di applicare ad essi, per quanto riguarda l'ammissione alla professione lo stesso trattamento riservato a tali categorie. Articolo 4 1. Qualora in uno Stato membro l'ammissione ad una delle attività di cui all'articolo 1 o il suo esercizio siano subordinati al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o tecniche, tale Stato membro riconosce quale prova sufficiente di tali conoscenze (e attitudini) il fatto che l'interessato abbia esercitato tale attività in altro Stato membro: a) per un periodo di cinque anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda; b) ovvero per un periodo di tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, purché il beneficiario comprovi di aver ricevuto nell'attività prescelta, una formazione professionale di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato, o riconosciuta come pienamente valida dalla competente organizzazione professionale. 2. Per «dirigente d'azienda» ai sensi del paragrafo 1 s'intende chiunque abbia esercitato in un'impresa del rispettivo settore professionale: a) funzione di capo di azienda o di direttore di succursale, se tale funzione comporta la direzione tecnica; b) la funzione di capo d'azienda aggiunto, se tale funzione importa una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentato. Articolo 5 Per l'applicazione dell'articolo 4: 1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1 è subordinato al possesso di un titolo, informano gli altri Stati membri, per il tramite della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività professionale). 2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di origine attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonchè la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare la professione a titolo permanente o temporaneo. 3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione a esercitare l'attività di cui trattasi su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato. Articolo 6 1. Qualora in uno Stato membro l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o il suo esercizio non siano subordinati al possesso di determinate conoscenze e attitudini, e tale Stato debba eliminare, in esecuzione delle direttive del Consiglio del..., le restrizioni discriminatorie vigenti, esso può, su richiesta, essere autorizzato dalla Commissione per un periodo limitato e per una o piú attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tali attività nel suo territorio la prova che essi sono qualificati per esercitare dette attività nel paese di origine. La Commissione stabilisce le condizioni e la modalità di applicazione di tale autorizzazione, e in particolare il suo periodo di validità. Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone nel cui paese di origine l'accesso alle attività di cui trattasi non è subordinata alla prova di determinate conoscenze. 2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro rilascia automaticamente un'autorizzazione a esercitare l'attività di cui trattasi dietro semplice presentazione, da parte della persona interessata, di un attestato rilasciato dall'autorità competente all'uopo designata dallo Stato di origine e comprovante il possesso dei requisiti necessari per esercitare tale attività in tale Stato. Articolo 7 Le misure previste dall'articolo 4 restano in vigore fino a quando siano emanate disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali relative all'accesso e all'esercizio delle attività di cui trattasi e per il reciproco riconoscimento dei titoli, ma non oltre la fine del periodo transitorio. Le misure previste all'articolo 6 non possono essere autorizzate oltre i termini stabiliti al precedente capoverso. Articolo 8 Gli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative alle autorità competenti da essi designate per il rilascio degli attestati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 2 e trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità stesse. L'elenco delle autorità attualmente competenti figura nell'allegato I. Esso viene regolarmente aggiornato, su indicazioni fornite dagli Stati membri, e le modificazioni sono pubblicate a cura della Commissione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Articolo 9 Gli Stati membri adottano anteriormente al 1º gennaio 1964 le opportune misure per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, e ne informano la Commissione entro il termine di un mese. Articolo 10 Gli Stati membri che, successivamente alla notificazione della presente direttiva, intendano emanare o modificare sostanzialmente disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative all'accesso ad una delle attività considerate, devono adottare, a beneficio dei cittadini degli altri Stati membri, misure transitorie conformi alla presente direttiva. Essi devono inoltre informare del progetto la Commissione in tempo utile perché essa possa presentare le sue osservazioni. Articolo 11 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nella 31a sessione tenuta a Bruxelles il 24/25 settembre 1963, il Comitato economico e sociale ha formulato il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri della Comunità Economica Europea del 10 maggio 1963, in merito alla «Proposta di una direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)». Visti gli articoli 54, § 2, 57, 63 § 2 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, Visto il proprio parere in merito al «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento» (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961), Visto il proprio parere sul «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961). Visto il proprio parere sulla «Proposta di direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» (doc. CES 326/63 del 25 settembre 1963), Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno, Visto il rapporto presentato dal relatore, signor Wellmanns, alla Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi e visto quanto deliberato da tale stessa Sezione nella riunione del 26 giugno 1963, Visto quanto deliberato dalla propria Assemblea plenaria nel corso della 31a sessione (seduta del 25 settembre 1963), Considerando che la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi per le attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I, non è sufficiente, da sola, ad attuare la libera circolazione ai sensi degli articoli da 52 a 66 del Trattato; Considerando che gli Stati membri conoscono regolamentazioni di accesso diverse nel settore dell'artigianato, regolamentazioni che non comportano certamente discriminazioni nei confronti degli stranieri, ai sensi degli articoli 52 e 63, ma la cui applicca zione può causare agli stranieri che esercitino un'attività, difficoltà maggiori che non ai nazionali; Considerando che il successivo coordinamento delle regolamentazioni di accesso alla professione, previsto dal Trattato, può e deve essere predisposto efficacemente mediante misure transitorie; Considerando che tuttavia le misure transitorie non devono né anticipare quella che sarà la soluzione definitiva in ordine al riconoscimento dei titoli e al coordinamento delle disposizioni a norma dell'articolo 57, § § 1 e 2 del Trattato che istituisce la C.E.E., nè comportare eccessivi svantaggi per i cittadini nazionali; Considerando che le direttive già proposte per la definizione di questioni generali faciliteranno l'attuazione della direttiva in esame e che una serie di problemi che appaiono in tale stessa direttiva sono già stati trattati precedentemente, FORMULA IL PARERE SEGUENTE: La proposta di «direttiva del Consiglio relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività professionali non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica seguenti: 1. Il Comitato considera cosa della massima importanza che la direttiva menzionata sia emanata contemporaneamente alla «direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 della C.I.T.I. (Industria e artigianato)» e che le misure necessarie per l'applicazione di questa direttiva entrino in vigore al piú presto possibile nei singoli Stati membri. 2. In ordine al progetto di direttiva, il Comitato fa le seguenti osservazioni e proposte di modifica: Articolo 1 Poichè la direttiva, oltre alle persone fisiche, riguarda anche le società, il Comitato chiede alla Commissione di accelerare l'elaborazione della direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni protettive rientranti nell'ambito del diritto societario, così da facilitare l'applicazione della direttiva in esame. Articolo 2 Il Comitato esprime la sua approvazione per il fatto che la Commissione tende ad affidare il compito della «informazione preliminare» agli organismi nazionali in grado di assicurare un'informazione sicura e rapida. Esso propone poi di fissare un termine per la comunicazione dell'informazione stessa. Articolo 4, paragrafo 1 Il Comitato approva in linea di massima la disciplina transitoria di cui all'articolo 4, § 1, volta a facilitare ai cittadini di uno Stato membro lo stabilimento o la prestazione di servizi negli Stati in cui vigano disposizioni riguardanti le capacità professionali. Tuttavia esso ritiene anche che le condizioni proposte dalla Commissione in ordine alla prova di qualificazione debbano formare oggetto di alcune modifiche o differenziazioni, se si vuole evitare che i cittadini del paese ospitante abbiano a soffrire eccessivi svantaggi. Il Comitato propone pertanto di redigere l'articolo 4, § 1 nel modo seguente: «Qualora in uno Stato membro l'ammissione ad una delle attività di cui all'articolo 1 o il suo esercizio siano subordinati al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o tecniche, tale Stato membro riconosce come soddisfatta la condizione della qualificazione quando questa risulti dall'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro: a) per un periodo di sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda; b) ovvero per un periodo di tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, purchè il beneficiario comprovi di aver ricevuto, nell'attività prescelta, una formazione professionale di almeno tre anni, attestata da certificato riconosciuto dallo Stato, o riconosciuta come pienamente valida da una competente istituzione professionale; c) ovvero per un periodo di tre anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, allorché l'interessato possa provare di aver precedentemente esercitato l'attività stessa a titolo di salariato per un periodo di almeno cinque anni. Di queste disposizioni possono tuttavia beneficiare solo coloro che abbiano compiuto il 25º anno di età. Articolo 6 a) Il Comitato approva talune disposizioni dell'articolo 6, solo in quanto esse prevedano, per i paesi ospitanti sprovvisti di regolamentazione, la possibilità di esigere dal cittadino di un paese provvisto di regolamentazione la prova che egli soddisfi alle condizioni di ammissione vigenti nel suo paese di provenienza. A parere del Comitato, dato che sul piano giuridico l'artigiano ha molteplici possibilità di esercitare nei singoli paesi membri un'attività artigianale indipendente, persone che non possano produrre nel proprio paese l'attestato di capacità ivi richiesto, possono stabilirsi in uno Stato membro sprovvisto di regolamentazione in materia di ammissione. Poichè così stando le cose, la procedura prevista dall'articolo 6 per lo stabilimento nei paesi sprovvisti di regolamentazione appare troppo complicata, si propone di rinunciare, nel predetto articolo, alla richiesta da parte dello Stato membro e alla speciale autorizzazione da parte della Commissione. b) Il Comitato propone all'unanimità di integrare eventualmente le disposizioni dell'articolo 6, in base alle seguenti considerazioni: L'applicazione di questo articolo può recare pregiudizio a quegli stranieri che risiedono da anni, o addirittura sin dalla loro infanzia, nel paese ospitante. Molte volte questi sono nell'assoluta impossibilità di procurarsi i diplomi, certificati d'esame o altri attestati di capacità richiesti nel loro paese di provenienza. Essi dovrebbero pertanto essere esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, § 1,1º comma. Il Comitato raccomanda quindi alla Commissione di voler, per parte sua, tener conto di questi casi in sede di fissazione delle condizioni e delle modalità di applicazione di tale autorizzazione, così da evitare un'eccessiva severità. Si potrebbe anche completare l'articolo 6, § 1,2º comma, aggiungendo quanto segue: «... o che abbiano risieduto nel paese ospitante per un periodo di almeno 3 anni consecutivi, precedenti il periodo dell'esercizio dell'attività». Articolo 9 Il Comitato ritiene che sia impossibile rispettare il termine previsto nell'articolo 9, per l'attuazione delle misure nazionali necessarie ai fini dell'applicazione della direttiva e pertanto propone che quest'ultima venga applicata entro i sei mesi successivi alla sua notifica. Cosí deliberato a Bruxelles, il 25 settembre 1963. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE