Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 05/07/1968 (Rv. 334556 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - DIRITTI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI - INDENNITA - DIVERSITA DI DISCIPLINA IN CASO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO O A CHI NON SIA COLTIVATORE DIRETTO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - DIRITTI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI - INDENNITA - DIVERSITA DI DISCIPLINA IN CASO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO O A CHI NON SIA COLTIVATORE DIRETTO.*
Mentre, in caso di affitto a coltivatore diretto, spetta inderogabilmente all'affittuario il diritto ad una indennita per i miglioramenti arrecati al fondo, anche se egli non vi sia stato autorizzato dal locatore, nel diverso caso di affitto non a coltivatore diretto, la legge subordina il diritto all'indennita al presupposto che i miglioramenti siano stati specificatamente consentiti dal locatore o in difetto autorizzati dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1632, Cod. Civ. art. 1634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)