Sez. 2, Sentenza n. 2740 del 09/11/1966 (Rv. 325220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE TRAMITE LA SENTENZA IMPUGNATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE TRAMITE LA SENTENZA IMPUGNATA.*
L'individuazione della parte, contro la quale e diretto il ricorso per Cassazione, ai fini del disposto dell'art.366, n.1, cod.proc.civ., puo risultare anche dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata. (nella specie, mentre, nella fase di merito, la causa era intercorsa fra l' i. N. P. S. e l' istituto San secondo, il ricorso per Cassazione era stato notificato alla societa a responsabilita limitata - scuole ed officine San secondo -. La suprema Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita proposta dal resistente, sotto il riflesso che non sussisteva alcuna incertezza sulla parte cui il ricorso era stato notificato, in quanto dalla sentenza impugnata risultava che la cennata societa era lo stesso soggetto giuridico comunemente denominato istituto S. secondo.). (Conf. 2734-64 - 2490-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)