Sez. 3, Sentenza n. 3729 del 28/03/2000 (Rv. 535114 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Soppressione dell'ufficio del pretore - Decreto legislativo n. 51 del 1998 - Conseguenze - Sanzioni amministrative - Riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione ex artt. 22 e 23 legge 689 del 1981- Competenza del Tribunale.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha soppresso l'Ufficio del Pretore trasferendo le relative competenze al Tribunale in composizione monocratica, il giudice competente a decidere dell'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (già attribuita alla competenza del pretore)avverso la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, va individuato, in deroga al principio altrimenti generale posto dall'art. 5 del cod. proc. civ., nel Tribunale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)