Sez. 2, Sentenza n. 155 del 01/02/1966 Ud. (dep. 06/05/1966) Rv. 101350 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - NUOVA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONFIGURAZIONE COME REATO PUNIBILE A QUERELA - OBBLIGO DI DECLARATORIA IMMEDIATA DELLA IMPROCEDIBILITA - PROSCIOGLIMENTO IN MERITO - INAMMISSIBILITA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - NUOVA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONFIGURAZIONE COME REATO PUNIBILE A QUERELA - OBBLIGO DI DECLARATORIA IMMEDIATA DELLA IMPROCEDIBILITA - PROSCIOGLIMENTO IN MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Qualora si sia proceduto d'ufficio per un certo reato, e il giudice del dibattimento ravvisi nel fatto gli elementi di un reato diverso perseguibile a querela, in Mancanza della querela lo stesso giudice deve emettere una sentenza meramente processuale, dichiarando che l'Azione non poteva essere imposta, e non puo quindi compiere alcuna indagine o valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa: in questo caso non puo trovare infatti applicazione la regola stabilita dall'art 152 capoverso cod proc pen, poiche lo stesso rapporto processuale si rivela privo del contenuto che normalmente gli e proprio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)