Sez. 1, Sentenza n. 22955 del 10/11/2015 (Rv. 637629 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Condanna alle spese - Limiti - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
La condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali, onde il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi solo al giudizio di appello, non è legittimato a proporre appello incidentale con riguardo al capo sulle spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo ed alle quali era stato condannato il suo dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)