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Sez. 1, Sentenza n. 22955 del 10/11/2015 (Rv. 637629 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Condanna alle spese - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637629-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

La condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali, onde il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi solo al giudizio di appello, non è legittimato a proporre appello incidentale con riguardo al capo sulle spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo ed alle quali era stato condannato il suo dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)