Sez. 1, Sentenza n. 8903 del 23/07/1992 (Rv. 478318 - 01)
Competenza civile - Competenza per valore - In genere | Contributi comunitari - Indebita riscossione - Ingiunzione per la ripetizione da parte dell'A.I.M.A. - Opposizione - Proposizione al Pretore ex legge n. 689 del 1981 - Inammissibilità - Norme ordinarie sulla competenza per valore - Applicabilità .
Competenza civile - Competenza per valore - In genere
La normativa di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, ivi compresa la disposizione che assegna alla competenza del pretore il relativo giudizio, si applica esclusivamente nei casi in cui l'ingiunzione stessa abbia ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria per una infrazione amministrativa. Ne consegue che l'opposizione all'ingiunzione emessa dall'A.I.M.A. esclusivamente per la ripetizione di contributi comunitari indebitamente riscossi dall'ingiunto, senza irrogazione di pene pecuniarie, con ricorso alla procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, deve essere proposta non al pretore secondo le norme della citata legge n. 689 del 1981, bensì al giudice competente per valore, da individuarsi secondo le norme ordinarie.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)