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Sez. 5, Sentenza n. 32676 del 11/03/2015 Cc. (dep. 24/07/2015) Rv. 264348 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Revoca del decreto di archiviazione e fissazione dell'udienza camerale - Successivo decreto di archiviazione - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264348-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di una istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato "de plano", e, successivamente dichiarando inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione nel frattempo formulata, emetta un nuovo decreto di archiviazione, essendo tale tipologia di provvedimento suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla persona offesa avverso il secondo decreto di archiviazione emesso dal GIP, rilevando che, siccome il potere del giudice si era già esaurito con il primo provvedimento di archiviazione, la successiva decisione era stata illegittimamente assunta e, quindi, contro di questa, la persona offesa, che avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il primo decreto, non era legittimata a dolersi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)