diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8976 del 29/04/2005 (Rv. 581991 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Convivente del danneggiato - Diritto al risarcimento del danno quale vittima secondaria - Limiti - Prova della convivenza - Onere e contenuto - Certificazione anagrafica della convivenza - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581991-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE

In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli, pur in assenza di una normativa specifica, deve riconoscersi rilevanza sociale, etica e giuridica alla convivenza; pertanto, chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa, per quanto caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela nei confronti dei terzi. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt'al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)