Sez. 2, Sentenza n. 398 del 26/01/1985 (Rv. 438608 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DELLO STESSO GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - PRONUNZIE A CONTENUTO DECISORIO.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - OPERATIVITÀ NELL'AMBITO DELLO STESSO GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - PRONUNZIE A CONTENUTO DECISORIO.*
Nell'ambito dello stesso grado del giudizio la preclusione derivante dal giudicato riguarda soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio, cioè quelle che statuiscono sulla esistenza delle posizioni soggettive dedotte in giudizio e, quindi, non i capi della sentenza contenenti statuizioni solo ordinatorie. Ne consegue che, in tema di giudizio divisorio, non è suscettibile di passare in giudicato il capo della sentenza non definitiva d'appello con cui vengano devolute a un consulente tecnico operazioni meramente strumentali (stima dei beni immobili e Determinazione delle rendite e dell'importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti eseguire da uno dei coeredi), rispetto a quelle tipicamente divisorie. (Conf 2028/80, mass n 405664; (Conf 1491/77, mass nn 385209 e 385208; (Conf 300/77, mass n 383831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)