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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 314 Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo

1. Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Art. 316 Revoca e nuova emissione del mandato di cattura

1. In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

3. La revoca e' disposta con ordinanza.

4. Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.

Art. 317 Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura

1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

2. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

3. Il mandato di accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

4. L'imputato, contro il quale e' stato emesso mandato di accompagnamento, non puo' essere privato della liberta', in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.

5. Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

Art. 318 Esecuzione dei mandati

1. I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne e' consegnata copia all'imputato stesso.

2. Il mandato di comparizione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

3. Se l'imputato non e' un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura e' regolata dal codice di procedura penale.

§ 3. Della custodia preventiva

Art. 319 Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilita' dell'ordinanza relativa

1. Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

2. Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non e' ammessa impugnazione.

Art. 320 Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva

1. Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia preventiva, e ad accertare le responsabilita' del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

Art. 321 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.

§ 4. Della liberta' provvisoria

Art. 322 Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa

1. All'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, puo' essere conceduta la liberta' provvisoria.

2. La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313.10

Art. 323 Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria

1. La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.11

2. Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.

3. Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.

Capo II. Della istruzione formale

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 324 Casi in cui e' obbligatoria l'istruzione formale

1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale.

2. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350.9

3. In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare.

Art. 325 Attivita' e delegazioni del giudice istruttore militare

1. L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.

2. Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.

3. Se il militare da sentirsi quale testimone e' in navigazione, e non vi e' probabilita' di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.

4. Se la nave si trova in un porto estero, puo' essere richiesto anche il Regio console.

Art. 326 Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione

1. Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto cio' che ritiene opportuno, perche' la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Sezione II. Disposizioni speciali

§ 1. Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali

Art. 327 Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare da parte del giudice istruttore militare

1. Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 328 Esperimenti giudiziali

1. Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

§ 2. Dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 329 Nomina del perito

1. Quando e' necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 330

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103

Art. 331 Incapacita' o incompatibilita' del perito

1. Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.

Art. 332 Termine per la presentazione della relazione del perito

1. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non puo' superare la durata di due mesi. Questo termine puo' essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

§ 3. Degli interpreti

Art. 333 Nomina dell'interprete

1. Quando e' necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 334 Incapacita' o incompatibilita' dell'interprete

1. Oltre i casi d'incapacita' o d'incompatibilita' dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.