Sez. U, Sentenza n. 957 del 18/04/1966 (Rv. 321910 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI REGOLAMENTI CHE STABILISCANO DISTANZE DIVERSE - IRRETROATTIVITA DEL NUOVO REGOLAMENTO - LIMITI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI REGOLAMENTI CHE STABILISCANO DISTANZE DIVERSE - IRRETROATTIVITA DEL NUOVO REGOLAMENTO - LIMITI.*
In tema di successione di regolamenti edilizi i quali stabiliscono norme diverse di edificazione, l'inapplicabilita del nuovo regolamento che imponga limiti maggiori in ordine alle distanze tra fabbricati si riferisce alle sole costruzioni che siano state iniziate o compiute al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e non anche a quelle che, sebbene autorizzate in conformita alle prescrizioni del regolamento abrogato, non hanno avuto un principio di esecuzione. La irretroattivita delle norme del nuovo regolamento e infatti riferibile alle situazioni pregresse gia consolidate sotto l'impero della precedente normativa. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)