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Sez. 5, Sentenza n. 27341 del 22/10/2024 (Rv. 672727-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle finanze - Detrazione ex art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672727-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)