Sez. 5, Sentenza n. 27341 del 22/10/2024 (Rv. 672727-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle finanze - Detrazione ex art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)