Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
Testo in vigore al
Art. 161
1. Il primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.
Capo VI. Modifiche in materia di libri fondiari
Art. 162
1. Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".
Art. 163
1. Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
Art. 164
1. L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
b) il terzo comma e' abrogato.
Art. 165
1. Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".
Titolo IV. Disposizioni sul processo penale
Capo I. Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del tribunale
Art. 166
1. L'articolo 6 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".
Art. 167
1. L'articolo 15 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e' competente per tutti la corte di assise.".
Art. 168
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".
Art. 169
1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Capo VI
Capacita' e composizione del giudice
Art. 33. (Capacita' del giudice). - 1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".
Art. 170
1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).
- 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.
Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.
Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purche' la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies. (Validita' delle prove acquisite). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del procedimento, ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite.".
Capo II. Disposizioni relative all'incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice
Art. 171
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.".
Art. 172
1. Il comma 4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".
Art. 173
1. Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".
Art. 174
1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.
Capo III. Disposizioni relative al pubblico ministero
Art. 175
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 del codice di procedura penale le parole "o presso la pretura" sono soppresse.
Art. 176
1. L'articolo 52 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".
Capo IV. Disposizioni relative agli atti
Art. 177
1. Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le parole: "o il pretore" sono soppresse.
Art. 178
1. Nel comma 2 dell'articolo 162 del codice di procedura penale le parole "del pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Capo V. Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari
Art. 179
1. Nel comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".
Art. 180
1. Nel comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, dopo le parole "Sull'appello decide", sono inserite le parole", in composizione collegiale,".
Art. 181
1. Nel comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".