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Sez. 3, Sentenza n. 176 del 24/01/1964 (Rv. 300227 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MANCANZA - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300227-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MANCANZA - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'Estinzione del processo interrotto che non sia stato riassunto nel termine perentorio di sei mesi puo essere fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di Azione, cioe con la riassunzione del processo stesso, dopo la scadenza del termine perentorio, al solo fine di farne dichiarare l'Estinzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)