Sez. U, Sentenza n. 15 del 01/02/1999 (Rv. 522789 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Convenzioni tra USL e laboratori di analisi o case di cura - Natura di concessione amministrativa di servizio pubblico - Configurabilità - Controversie derivanti dall'esercizio di poteri autoritativi di intervento e controllo della P.A. - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La convenzione stipulata tra la USL ed il proprietario del laboratorio di analisi o della casa di cura (sia esso persona coincidente o diversa dai medici chiamati a fornire le loro prestazioni nell'ambito di tali strutture) non costituisce un rapporto d'opera professionale (le prestazioni mediche rappresentano, infatti, solo una parte del servizio che la struttura privata si impegna a fornire a favore degli utenti), bensì una concessione amministrativa di servizio pubblico. Ne consegue che tutte le controversie sorte in seguito all'esercizio dei poteri autoritativi di controllo e di intervento della USL (che, nella specie, ha unilateralmente revocato la concessione) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 16/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)