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Sez. L, Sentenza n. 3523 del 27/04/1990 (Rv. 466863 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - CRITERIO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 - APPLICABILITÀ PER LA PARTE DELLA INDENNITÀ DERIVANTE DA ANZIANITÀ CONVENZIONALE COSTITUENTE BENEFICIO COMBATTENTISTICO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466863-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO - CRITERIO EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 - APPLICABILITÀ PER LA PARTE DELLA INDENNITÀ DERIVANTE DA ANZIANITÀ CONVENZIONALE COSTITUENTE BENEFICIO COMBATTENTISTICO - PORTATA.*

Con riguardo all'indennità premio di servizio corrisposta dall'i.N.A.D.e.L. ai dipendenti degli enti locali, il criterio di computo fissato dall'art. 4 della legge 3 marzo 1968 n. 152 (un quindicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi) deve essere applicato anche per la parte della indennità medesima che derivi da anzianità convenzionale per benefici cosiddetti combattentistici, in base alla legge 24 maggio 1970 n. 336, atteso che l'art. 4, comma quinto, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (recante modificazioni ed integrazioni della legge n. 336 del 1970), con il richiamare l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 in tema di trattamento dei dipendenti statali, non sostituisce il suddetto criterio di computo (un quindicesimo) con quello più favorevole previsto per gli impiegati dello stato (un dodicesimo), ma pone quest'ultimo come limite massimo, lasciando operanti le norme dei singoli ordinamenti che contemplino un trattamento meno favorevole. (Conf 3166/88, mass n 458634).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)