Sez. 2, Sentenza n. 4600 del 28/11/1973 Ud. (dep. 28/06/1974) Rv. 127300 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - PRESCRIZIONI STABILITE DALLA LEGGE - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
La Forma di notificazione prescritta dall'art 173 cod proc pen non ammette equipollenti -salvo il caso di consegna dell'atto a mano dell'imputato- e quindi le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite unicamente mediante deposito degli Atti nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente, anche se sia noto il luogo di abitazione del latitante, non potendosi ritenere consentita valida ed efficace una notificazione presso quell'abitazione dalla quale il latitante si e allontanato per sottrarsi alla cattura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)