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Sez. 3, Sentenza n. 7282 del 18/03/2008 (Rv. 602567 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo - Clausola comportante frode fiscale - Sanzione conseguente di natura esclusivamente fiscale - Sussistenza - Nullità del contratto di locazione ai sensi dell'art 14 legge n.431 del 1998 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602567-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE

Con riguardo ai contratti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto totalmente irrilevante, ai fini dell'affermazione della nullità del contratto di locazione per illiceità della causa, una pattuizione dissimulata di un maggior canone "in nero", precisando che l'art. 14, comma quinto, della legge n.431 del 1998, peraltro entrato in vigore in data successiva alla conclusione dell'accordo, si applica alle sole locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)