Sez. 2 - , Sentenza n. 26850 del 13/09/2022 (Rv. 665886 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale – Eccezione di tardività spiegata dall’attore – Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di rito – Onere per l’attore in primo grado di proporre appello incidentale – Sussistenza – Sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla
cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello.
Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)