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Sez. U, Sentenza n. 4571 del 15/07/1986 (Rv. 447307 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN DATA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447307-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - CONTROVERSIE CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN DATA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - IRRILEVANZA.*

A seguito della legge n. 112 del 1980, per cui gli istituti di patronato - già ritenuti enti pubblici dalla giurisprudenza sulla scorta della precedente normativa - sono da considerare persone giuridiche di diritto privato, le controversie con il personale dipendente ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, ove il relativo rapporto di lavoro sia ancora in corso senza che possa rilevare che sia sorto anteriormente alla legge citata (e quindi inizialmente fosse da considerare di natura pubblicistica), atteso che, il rapporto, all'entrata in vigore della legge predetta, si è trasformato in rapporto di lavoro privatistico, non potendo scindersi in due rapporti distinti (il primo pubblicistico ed il secondo privatistico) in ragione del fondamentale principio della sua unitarietà ed infrazionabilità. (V 2584/85, mass n 440390).*

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1980 num. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)