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Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 21

1. I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano
l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province
in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della
provincia, sono emanati sentito il Presidente della
Provincia
competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22

1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e la assistenza della
polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23

1. La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Titolo II. Organi della regione e delle province

Capo I. Organi della regione

Art. 24

1. Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta
regionale e il Presidente della Regione.

Art. 25

1. Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli ... provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Art. 26

1. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

1. L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano.

2. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Art. 28

1. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

2. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

3. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Art. 30

1. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il
Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta
mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

2. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica
per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del
Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di
due anni e mezzo in corso.

3. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza
o di impedimento
.

Art. 31

1. Le norme che disciplinano l'attivita' del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32

1. Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal
Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

2. A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

3. Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal Presidente
della Regione
.

4. Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Art. 33

1. Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

2. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

3. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali)).

Art. 34

1. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonche' nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35

1. Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Art. 36

1. La giunta regionale e' composta del Presidente della Regione,
che la presiede
, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

2. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

3. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in
caso di assenza o impedimento.

4. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37

1. Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.

2. I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio
provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale
.

Art. 39

1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della
Regione
o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro
quindici giorni.

Art. 40

1. Il Presidente della Regione rappresenta la regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri; quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Art. 41

1. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegante dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.