Sez. 5, Sentenza n. 23751 del 20/11/2015 (Rv. 637663 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c.- Efficacia soggettivamente parziale - Successiva istanza da una delle parti non coinvolte nell'estinzione - Termine perentorio - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di giudizio di legittimità , ove il decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. determini un'estinzione soggettivamente parziale, concernendo esclusivamente alcune delle parti, l'istanza per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso presentata da uno dei soggetti non coinvolti nella fattispecie estintiva non soggiace al termine perentorio di dieci giorni, in quanto non volta a contestare l'effetto estintivo, ma a far constatare l'esigenza che il processo non estinto nei confronti di alcune delle parti abbia il suo ordinario corso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)