Sez. U, Ordinanza n. 22486 del 08/08/2024 (Rv. 671901-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Cessione di aree a scopo industriale - Fallimento della cessionaria - Controversia sulla revoca della cessione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di cessione di aree a scopo industriale, qualora a seguito del fallimento della cessionaria sorga una controversia sulla legittimità della revoca della cessione disposta con determina dal Consorzio cedente, la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il petitum sostanziale della domanda si colloca "a valle" della stipula del contratto di cessione ed investe questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali attengono all'ambito del rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un potere autoritativo pubblicistico.
Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)