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Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 20/03/1976 (Rv. 379664 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - TRANSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSUNTA DAL FALLITO - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DEDOTTE NEL CONTRATTO - NECESSITA - ALLE RECIPROCHE CONCESSIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379664-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - TRANSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSUNTA DAL FALLITO - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DEDOTTE NEL CONTRATTO - NECESSITA - ALLE RECIPROCHE CONCESSIONI - ESCLUSIONE.*

Il contratto di transazione e soggetto alla revocatoria fallimentare. Infatti la sua natura non aleatoria ma commutativa fa si che ciascun contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato, onde procurarsi un vantaggio corrispondente, e rende possibile al giudice valutare, ex art 67 n 1 legge fallimentare, se la prestazione assunta dal fallito sorpassi notevolmente la controprestazione. E la valutazione del giudice va effettuata con riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto, e non anche con riferimento alle reciproche concessioni, ossia alle pretese originarie dei contraenti, poiche le valutazioni delle parti circa la situazione preesistente restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire nelle reciproche attribuzioni patrimoniali. (V 1559/70, mass n 347431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)