Sez. 1, Sentenza n. 37348 del 06/05/2014 Ud. (dep. 09/09/2014) Rv. 260277 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello incidentale inammissibile - Valutazione dell'atto d'impugnazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo cod.proc. pen. - Legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod.proc. pen. dell' appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc. pen., al fine di ottenere l'assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)