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Sez. U, Sentenza n. 32744 del 27/11/2014 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264047 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264047-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (Conf. sent. n. 32745/2015, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)