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Sez. 3, Sentenza n. 28443 del 20/03/2014 Cc. (dep. 02/07/2014) Rv. 260107 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza applicativa di misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. - Ordinanza del Tribunale del riesame di sostituzione della misura applicata con quella originariamente richiesta dal P.M. - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260107-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

È invalida e deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, in luogo di dichiarare la nullità dell'ordinanza del g.i.p. la quale abbia applicato nei confronti dell'indagato una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M., sostituisce la predetta misura con quella più lieve originariamente richiesta dall'ufficio requirente, poichè il provvedimento del primo giudice è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dal difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)