Sez. 5, Sentenza n. 42889 del 21/10/2010 Cc. (dep. 02/12/2010) Rv. 248776 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione - Forme - Deposito presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato - Onere di verifica in capo al ricusante - Sussistenza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricusazione, è onere del ricusante verificare che il giudice competente a decidere abbia prova del regolare e completo deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)