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Sez. L, Sentenza n. 11684 del 29/07/2003 (Rv. 565518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Opposizione al decreto ex art. 28 statuto lavoratori - Termine - Decorrenza - Comunicazione e notificazione del decreto - Equipollenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300 del 1970, è equipollente alla comunicazione del decreto - prevista dall'art. 28 cit. - la notificazione dello stesso eseguita ad istanza di una delle parti, così come la notificazione è equipollente alla comunicazione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., dove - come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale - la comunicazione d'ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione "sub iudice".

Riferimenti normativi: Legge Cost. 20/05/1970 num. 300 art. 28 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)