Sez. L, Sentenza n. 10190 del 12/07/2002 (Rv. 555708 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Mancata maturazione dei requisiti soggettivi - Diritto alla restituzione dei contributi soggettivi ex art. 21 legge n.76 del 1980 - Oggetto - Rimborso esteso agli interessi di mora e alle sanzioni di cui al l 'art. 18 legge n. 576/1980 come sostituito dall'art. 10 legge n. 1992/141- Configurabilità - Esclusione - Iscrizione tardiva di all'art. 15 legge n. 1992/141 - Interessi previsti dal terzo comma dell'art. 18 legge n. 1992/141 - Natura moratoria - Esclusione - Diritto alla restituzione ex art. 21 legge n. 76/1980 - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di iscrizione tardiva alla Cassa Previdenza forense, prevista dall'art. 15 legge n. 1992/141, qualora il professionista cessi dall'iscrizione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, il diritto alla restituzione dei contributi arretrati previsto dall'art. 21 legge n. 576/1980 si estende agli interessi legali corrisposti che, avendo - ai sensi dell'art. 15 legge n. 1992/141 - la funzione di attualizzare il credito previdenziale relativo ai contributi non versati, non hanno natura moratoria, mentre non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni stabiliti dal quarto comma dell'art. 18 legge n. 576/1980 per il ritardato pagamento anche delle somme dovute a titolo di sanatoria dall'art. 15 legge n. 1992/141.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21 com. 1, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21 com. 2, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 18 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 10, Legge 11/02/1992 num. 141 art. 15, Legge 22/07/1975 num. 319 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)