Sez. L, Sentenza n. 2895 del 10/02/2006 (Rv. 587428 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo - Esclusione - Lavoro a domicilio subordinato - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è priva di carattere costitutivo e non impedisce di contestare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della subordinazione lavorativa fra l'iscritto e il committente il lavoro a domicilio; né tale conclusione è compromessa, sul piano logico, dall'anteriorità dell'iscrizione rispetto alla nascita della società datrice di lavoro, nulla vietando di ipotizzare che un soggetto iscritto quale imprenditore artigiano possa, mantenendo l'iscrizione, modificare radicalmente il modulo della propria attività di lavoro ed entrare in rapporto di subordinazione lavorativa con una società costituitasi dopo la sua iscrizione.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)