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Sez. 2, Sentenza n. 8215 del 22/04/2016 (Rv. 639670 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione proposta dal convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio per il rivendicante - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639670-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)