Sez. 5, Sentenza n. 1140 del 26/01/2001 (Rv. 543489 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritenuta alla fonte - Duplicazione - Rimborso della ritenuta duplicata - Richiesta - Dimostrazione da parte del sostituito di avere restituito al sostituto l'importo della ritenuta operatagli - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, nella ipotesi di dilazione della restituzione al sostituto di una ritenuta d'imposta duplicata, in quanto effettuata anche da altro sostituto, di cui il sostituito abbia chiesto il rimborso al Fisco, tale rimborso non può essere negato perché il sostituito non ha ancora restituito al sostituto, che ha operato la ritenuta per primo, il relativo importo, non potendo essere pretesa dal Fisco altra dimostrazione dal sostituito, ai fini della ripetizione dell'imposta indebitamente pagata nella forma di ritenuta alla fonte, che quella di aver subito tale ritenuta all'atto della corresponsione di quanto a lui spettante da parte del sostituto, il quale, nell'assolvere all'obbligo di ritenuta, non fa altro che pagare un debito altrui. Pertanto, il dipendente di una banca, collocato a riposo, che dopo avere percepito la pensione dal Fondo integrativo pensioni costituito presso la banca, previa ritenuta dell'imposta dovuta, abbia ricevuto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 72 del 1990, gli arretrati di pensione dall'INPS, previa ritenuta della relativa imposta, ha diritto - essendo stata la stessa somma, erogata a suo tempo sul Fondo, decurtata da analoga imposizione - alla restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'importo della ritenuta operata dall'INPS, anche se - restituite le somme versategli a titolo pensionistico - non abbia ancora restituito al Fondo, a seguito di un accordo dilatorio, l'importo della ritenuta a suo tempo da questo effettuata, costituendo tale accordo vicenda estranea al rapporto tra Fisco e contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)