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Sez. L, Sentenza n. 665 del 16/01/2015 (Rv. 633856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Patto di prova - Riferimento alla categoria lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE

È valido, in quanto sufficientemente specifico, il patto di prova che faccia riferimento alla categoria lavorativa prevista dal contratto collettivo poiché permette l'assegnazione del lavoratore ad uno dei plurimi profili rientranti in esso, si da consentire maggiori opportunità di utilizzazione del lavoratore in azienda, in specie se affetto da una minorazione di salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)