Sez. 2, Sentenza n. 10930 del 04/11/1993 (Rv. 484179 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Domanda dipendente dal medesimo rapporto - Fondamento su presupposti di fatto non prospettati con la domanda originaria - Domanda nuova - Configurabilità.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda
Le modificazioni consentite della domanda, a norma dell'art. 184 cod. proc. civ., sono quelle che non importano mutamenti del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sostituiscono al bene della vita controverso, specificato con la domanda iniziale, un diverso oggetto della pretesa, con la conseguenza che anche la domanda che dipende dal medesimo rapporto negoziale che è stato posto alla base della domanda originaria deve considerarsi nuova se è fondata su presupposti di fatto non prospettati con la domanda originaria e se comporta, perciò, un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, essendo affatto possibile che da un solo rapporto giuridico scaturisca una pluralità di prestazioni reciproche connotate da requisiti propri, suscettibili di formare oggetto di domande diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)