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Sez. L, Sentenza n. 1888 del 21/02/1987 (Rv. 451206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - EFFETTI - PRETESA DEL LAVORATORE DI FAR SOPRAVVIVERE LA DISCIPLINA DI UN SINGOLO ISTITUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - EFFETTI - PRETESA DEL LAVORATORE DI FAR SOPRAVVIVERE LA DISCIPLINA DI UN SINGOLO ISTITUTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, la nuova regolamentazione, avente carattere di generalità verso tutta la categoria, sostituisce quella precedente, sia o non più favorevole al lavoratore, sicché quest'ultimo non può pretendere di far sopravvivere la disciplina di un singolo istituto come disciplina dal precedente contratto collettivo, quando l'intero rapporto. Nei suoi vari aspetti, risulti disciplinato dalle pattuizioni sopravvenute. (Conf 6741/81, mass n 417625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)