Sez. 3, Ordinanza n. 19225 del 11/06/2026 (Rv. 679168-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
L'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)