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Sez. 3, Ordinanza n. 19225 del 11/06/2026 (Rv. 679168-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei suoi presupposti - Conseguenze - Inefficacia - Mancata ottemperanza allo stesso ordine - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679168-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)