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Sez. 2, Sentenza n. 4093 del 07/12/1974 (Rv. 372716 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1974-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372716-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI.*

L'indennita a carico di chi sopraeleva trova la sua ragione giustificativa nella utilizzazione della colonna d'aria, corrispondente alla proiezione in altezza, e cioe in senso verticale, del suolo su cui e costruito l'edificio, nonche nel godimento delle parti e dei servizi comuni, ed ha il suo presupposto giuridico nella comunione dell'area costituente la base dello stabile, il cui valore, ripartiti pro quota fra i condomini, e ricompreso in quella di ciascun piano o porzione di piano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)