Sez. 2, Sentenza n. 4093 del 07/12/1974 (Rv. 372716 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI.*
L'indennita a carico di chi sopraeleva trova la sua ragione giustificativa nella utilizzazione della colonna d'aria, corrispondente alla proiezione in altezza, e cioe in senso verticale, del suolo su cui e costruito l'edificio, nonche nel godimento delle parti e dei servizi comuni, ed ha il suo presupposto giuridico nella comunione dell'area costituente la base dello stabile, il cui valore, ripartiti pro quota fra i condomini, e ricompreso in quella di ciascun piano o porzione di piano.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)