Sez. 2, Sentenza n. 899 del 24/03/1972 (Rv. 357147 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NORMATIVA DEL COD CIVILE VIGENTE - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RD N 56 DEL 1934 - POTERE DELL'AMMINISTRATORE PER LE LOCAZIONI INFRABIENNALI - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NORMATIVA DEL COD CIVILE VIGENTE - ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RD N 56 DEL 1934 - POTERE DELL'AMMINISTRATORE PER LE LOCAZIONI INFRABIENNALI - INSUSSISTENZA.*
Il codice civile vigente ha disciplinato in modo completo tutta la materia del condominio di edifici, essendo in esso state trasfuse (artt 1117 e seguenti) quasi tutte le Disposizioni del RDL 15 gennaio 1934, n 56. Pertanto, giusta l'art 15 delle preleggi, deve ritenersi abrogata ogni norma che non sia stata inserita nella nuova disciplina dell'istituto e quindi anche l'art 18 del citato RDL, secondo il quale l'amministratore provvedeva alle locazioni non eccedenti il biennio, di cose comuni.*
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1934 num. 56 art. 18, Preleggi art. 15, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)