Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183
Testo in vigore al
Art. 11 Controlli
1. Per verificare la buona qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
Art. 12 Controlli sanitari
1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unita' sanitarie locali.
2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualita' sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unita' sanitaria locale.
3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilita' di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza.
Art. 13 Controlli interni
1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua.
Art. 14 Controllo degli acquedotti
1. Per uniformare le attivita' di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di piu' unita' sanitarie locali o di piu' servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione puo' individuare l'unita' sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli.
2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo e' disposta d'intesa tra le regioni interessate.
Art. 15 Impiego degli antiparassitari
1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.
2. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorita' sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 16 Valore massimo ammissibile
1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I puo' essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.
2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, e' determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonche' degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrita' del prodotto alimentare finale.
Art. 17 Deroghe
1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze:
a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale e' tributaria la risorsa idrica;
b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.
2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, ne' comportare un rischio per la salute pubblica.
3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, puo' essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, puo' essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica.
Art. 18 Esercizio della deroga
1. Le deroghe sono disposte dall'autorita' regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.
2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.
3. Il piano di intervento deve almeno contenere:
a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;
b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;
c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;
d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno eterminato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b);
e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonche' i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;
f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.
4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento e' adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.
5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente.
Art. 19 Proroga
1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I puo' essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.
2. La proroga e' disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione interessata.
3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto, le modalita' ed i tempi e presentando:
a) una relazione sulle difficolta' incontrate che identifica in particolare le cause che impediscono l'osservanza dei requisiti di qualita' per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo umano degli abitati interessati;
b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I.
4. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva.
5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione e' condizione di efficcia della proroga stessa.
6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attivita' e l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.
7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita'.
Art. 20 Competenza delle regioni speciali e province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 21 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non
presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all'articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni .
Art. 22 Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.
3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanita'
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 3