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Sez. 3, Sentenza n. 8815 del 05/03/1976 Ud. (dep. 06/09/1976) Rv. 134350 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE IN QUANTITA SUPERIORE AI DIECI QUINTALI - NECESSITA DI CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DIVISIONE IN PIU RECIPIENTI E TRASPORTO UNICO PER DESTINATARI DIVERSI - QUANTITA INFERIORE AI DIECI QUINTALI PER CIASCUN DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134350-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE IN QUANTITA SUPERIORE AI DIECI QUINTALI - NECESSITA DI CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DIVISIONE IN PIU RECIPIENTI E TRASPORTO UNICO PER DESTINATARI DIVERSI - QUANTITA INFERIORE AI DIECI QUINTALI PER CIASCUN DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*

Nel caso di unico trasporto di olii minerali la legge non distingue, ai fini di stabilire se la merce deve essere accompagnata dal certificato di provenienza, se l'olio trasportato e suddiviso in piu recipienti sia diretto ad un unico destinatario o a destinatari diversi per un quantitativo inferiore per ciascuno di costoro ai dieci quintali. (Conf mass n 125868).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)