Sez. 1, Sentenza n. 23978 del 24/11/2015 (Rv. 637844 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI | Procedimento ex art. 148 c.c. ante riforma - Soggetti obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari al mantenimento dei figli - Parenti in linea collaterale - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI
Ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (nella specie, le zie paterne) non possono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adempiere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che l'art. 148, comma 2, c.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 154 del 2013) fa riferimento esclusivamente agli "ascendenti" e, quindi, ai soli parenti in linea retta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)