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Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 25/05/1989 (Rv. 462864 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - CONVIVENTE MORE UXORIO - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1989-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462864-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - CONVIVENTE MORE UXORIO - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta sull'equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole naturale - nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo (nella specie, per contrarre matrimonio con altra donna), del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dalla loro Unione, ha diritto di succedere nel contratto, ancorché la convivenza sia sorta nel corso della locazione e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. (V 404/88, Corte costit).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)