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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018 (Rv. 651017 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | - Interpretazione del giudicato esterno - Limiti di cui all'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello - Esclusione - Finalità d'interesse pubblico - Rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651017-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 481, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)