Sez. 5 - , Sentenza n. 29343 del 07/10/2022 (Rv. 666082 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazioni a mezzo posta - Operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Periodo intercorrente tra il d.lgs. n. 58 del 2011 e la l. n. 124 del 2017 - Fidefacenza - Limitazione agli atti amministrativi e tributari - Atti giudiziari e ricorsi introduttivi del processo tributario - Esclusione - Art. 17 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - Idoneità dei ricorsi a produrre gli effetti di un reclamo ed a contenere una proposta di mediazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella della l. n. 124 del 2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari, tra i quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, pure nel caso in cui, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, producano anche gli effetti di un reclamo e possano contenere una proposta di mediazione, non venendo per ciò meno la loro natura giurisdizionale.
Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)