Sez. L, Sentenza n. 17350 del 30/08/2004 (Rv. 578362 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 - Agenti che trattano beni di natura diversa dalle merci in senso materiale, come i prodotti finanziari - Applicabilità - Fondamento. .
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
La direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 si applica anche agli agenti che trattano beni di natura diversa dalle merci in senso materiale, come i prodotti finanziari, alla stregua dell'art. 1, n. 2 della direttiva medesima (che riconosce la qualifica di agente commerciale alla persona che "in qualità di intermediario indipendente è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente") e delle norme del Trattato (artt.59-66, che riguardano non solo lo scambio di merci, ma anche "la libera prestazione di servizi"), del D.Lgs. n. 303 del 1991 (che ha armonizzato la direttiva nell'ordinamento interno, prevedendo espressamente, all'art. 2, che l'agente possa trattare non solo beni in senso stretto, ma anche servizi: norma trasfusa nel nuovo testo dell'art. 1749 cod.civ.), nonchè, infine, alla stregua dell'interpretazione della Corte di giustizia (sentenze 6 marzo 2003, - 485/01; 30 aprile 1998, C - 215/97), vincolante per tutte le autorità degli Stati membri, anche "ultra partes".
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 18/12/1986 num. 653, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303, Cod. Civ. art. 1749
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)